La composizione delle crisi da Sovraindebitamento….una via di uscita dai debiti….
La recente legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare.
Il procedimento previsto dalla legge n. 3/12 é rivolto quindi ai privati ed alle piccole imprese e permette la cancellazione dei debiti pregressi (discharge) del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore) ivi compresi quelli verso il fisco (Equitalia).
La legge é rivoluzionaria perché permette abbastanza facilmente di gestire situazioni debitorie prima impossibili da governare arrivando alla fine alla cancellazione dei debiti.
La norma é stata introdotta, in questi tempi di forte crisi economica e finanziaria, per la necessità di attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole imprese o società artigiane, ad esempio) ovvero del consumatore la possibilità della cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero (di qui l’espressione fresh start utilizzata in tali ipotesi) e di riacquistare un ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciati dal carico dell’indebitamento preesistente.
La giurisdizione volontaria è un'attività esercitata da un giudice.
Questo tipo di attività giurisdizionale è stata definita come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giudiziari, ha una funzione diversa da quella della tutela giurisdizionale ed è prossima all'attività amministrativa: non tende ad attuare diritti, ma semplicemente a integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (per esempio: la separazione consensuale dei coniugi, che dev'essere omologata dal tribunale, o l'adozione di persone maggiori d'età, che si attua con decreto del tribunale in camera di consiglio) o di un determinato potere (per esempio: l'autorizzazione del giudice tutelare che consente di alienare i beni appartenenti al minore) o della vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva di una persona giuridica (per esempio, l'iscrizione di una società per azioni nel registro delle imprese) o di altre situazioni simili. Il decreto con cui i provvedimenti vengono adottati acquisterà efficacia una volta decorsi i termini senza che vi sia stato proposto reclamo. Ulteriore peculiarità della giurisdizione volontaria è insita nel fatto che a norma dell'art. 742 c. p. c. "i decreti emessi possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca." Non constando di una disciplina autonoma i procedimenti di giurisdizione volontaria seguono le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio. Il termine "volontaria giurisdizione" comprende anche i provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio.